Consenso informato per prestazioni di telemedicina (videoconsulto)
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La prestazione in telemedicina (televisita, teleconsulto, videoconsulto) richiede un consenso specifico: il paziente deve comprendere modalità, limiti e casi in cui la visita in presenza resta necessaria. Le Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina (Accordo Stato-Regioni 17 dicembre 2020) e le successive linee guida ministeriali definiscono i requisiti del servizio. Questo modello è una traccia generica da adattare alla propria organizzazione e alla piattaforma utilizzata; va affiancato dall'informativa privacy.
Consenso informato per prestazioni di telemedicina (videoconsulto)
Domande frequenti
›Serve un consenso specifico per la telemedicina?
Sì, ma vanno tenuti distinti due piani. Sul piano sanitario serve il consenso informato alla prestazione erogata a distanza (L. 219/2017), con i suoi limiti e le alternative in presenza. Sul piano dei dati serve un'informativa privacy: per i trattamenti necessari alla cura la base giuridica è l'art. 9.2.h del GDPR e non occorre un consenso privacy, che resta necessario solo per eventuali trattamenti ulteriori. Le Indicazioni nazionali del 2020 e le linee guida ministeriali definiscono i requisiti del servizio.
›Quali sono i riferimenti normativi della telemedicina in Italia?
Le «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina» (Accordo Stato-Regioni 17 dicembre 2020), le «Linee guida per i servizi di telemedicina» approvate con Decreto del Ministero della Salute del 21 settembre 2022 e il DM 77/2022 per l'assistenza territoriale. Il consenso del singolo paziente resta disciplinato dalla L. 219/2017 e dal GDPR.
›La televisita sostituisce la visita in presenza?
No: è una modalità che integra il percorso di cura. Non prevede l'esame obiettivo diretto; quando il quadro clinico lo richiede, il professionista indica la visita in presenza. È il professionista a valutare l'appropriatezza della modalità a distanza.
›Posso usare qualsiasi app per il videoconsulto?
La piattaforma va scelta dal titolare del trattamento con misure di sicurezza adeguate alla natura sanitaria dei dati. Indica nel modulo lo strumento effettivamente usato e disciplina il trattamento dei dati nella relativa informativa privacy.
›I dati che inserisco nel modulo vengono salvati?
No: la compilazione di questo modulo avviene interamente nel tuo browser e nulla viene trasmesso o salvato. La gestione dei dati della prestazione a distanza è invece regolata dall'informativa privacy del titolare.
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Fonti
- Conferenza Stato-Regioni — Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina (17 dicembre 2020, Rep. Atti n. 215/CSR)
- Decreto Ministero della Salute 21 settembre 2022 — Linee guida per i servizi di telemedicina (GU n. 256 del 2/11/2022)
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219 — Norme in materia di consenso informato