Consenso informato per paziente minorenne (firma di entrambi i genitori)
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La prestazione sanitaria su un minore è una «decisione di maggiore interesse» per il figlio: la responsabilità genitoriale spetta a entrambi i genitori (art. 316 c.c.) e le scelte sulla salute vanno assunte di comune accordo, anche dopo la separazione e anche in caso di affido esclusivo (artt. 337-ter e 337-quater c.c.). Di norma il consenso va quindi raccolto da entrambi i genitori. Questo modello è una traccia generica da adattare alla specifica prestazione (psicologia, fisioterapia, odontoiatria e altre) e alla situazione familiare.
Consenso informato per paziente minorenne (firma di entrambi i genitori)
Domande frequenti
›Serve la firma di entrambi i genitori o basta uno?
Le decisioni sulla salute del figlio sono «di maggiore interesse» e vanno prese di comune accordo (art. 337-ter c.c.): di regola il consenso a una prestazione sanitaria va quindi raccolto da entrambi i genitori. Il consenso a un trattamento sanitario non rientra automaticamente negli atti di ordinaria amministrazione, per i quali l'art. 320 c.c. ammette la firma disgiunta di un solo genitore; un solo genitore può bastare solo nei casi di urgenza o emergenza documentata. In caso di dubbio è prudente acquisire entrambe le firme.
›I genitori sono separati o divorziati: cambia qualcosa?
No riguardo alla salute: la responsabilità genitoriale non cessa con la separazione e le decisioni di maggiore interesse restano di entrambi i genitori, anche in caso di affido esclusivo, salvo diversa disposizione del giudice (artt. 337-ter e 337-quater c.c.). È utile acquisire le firme, anche in momenti separati, e conservare l'eventuale provvedimento del tribunale.
›Un solo genitore accompagna il minore: come mi comporto?
La regola resta il consenso di entrambi: puoi far firmare il genitore presente e acquisire la firma dell'altro anche in un secondo momento. La dichiarazione del genitore presente che «l'altro è d'accordo» non sostituisce il consenso dell'altro genitore: se un genitore decide da solo deve poterlo fare in base alla legge, come unico titolare della responsabilità genitoriale, o a un provvedimento del giudice, di cui è opportuno acquisire copia. In caso di disaccordo tra i genitori decide il tribunale.
›Come adatto il modulo a psicologia, fisioterapia o odontoiatria?
Nel campo «prestazione» descrivi l'intervento specifico: per la psicologia il percorso di valutazione/sostegno e la riservatezza del minore, per la fisioterapia le tecniche e gli obiettivi riabilitativi, per l'odontoiatria il piano di cura e i rischi. La struttura del consenso e la regola delle due firme restano le stesse.
›Va tenuto conto anche del parere del minore?
Sì: l'art. 3 della L. 219/2017 impone di tenere conto della volontà del minore in relazione alla sua età e maturità. Il consenso resta però dei genitori o del tutore; il minore riceve informazioni adeguate e, quando possibile, la sua adesione è documentata.
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